Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) ha introdotto importanti novità, tra le principali possiamo sicuramente includere la definizione della formazione del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, inteso nella sua veste generale.

 Vediamo nel dettaglio come deve essere fatta la formazione del datore di lavoro, riportando tutte le informazioni contenute nell’Accordo 2025 relative a questa figura.

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO: MODULI E DURATA

Il corso è finalizzato a fornire al datore di lavoro le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire in modo efficace e sostanziale il processo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso ha una durata minima di 16 ore e si compone di 2 moduli:

  • Giuridico-normativo: obblighi, deleghe, responsabilità, ruolo degli organi di vigilanza.
  • Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, gestione delle emergenze, informazione e formazione, strumenti per un’efficace interazione e consultazione.

Per i datori di lavoro dell’impresa affidataria operante nei cantieri temporanei e mobili (art. 97, co. 3-ter, D.Lgs. 81/08), è previsto un terzo modulo specifico aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore sui compiti specifici legati alla sicurezza in cantiere.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

È previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e deve riguardare:

  • evoluzioni normative e tecniche;
  • aggiornamenti sulla valutazione dei rischi;
  • miglioramento continuo nella gestione della SSL.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento deve riguardare anche le tematiche ivi previste.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I corsi di formazione e di aggiornamento per datori di lavoro possono essere svolti:

  • in presenza fisica,
  • in videoconferenza sincrona,
  • in e-learning.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI PER DATORE DI LAVORO

Al termine del corso di formazione per datore di lavoro, è prevista la somministrazione di un test di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il test si ritiene superato se vengono date risposte corrette ad almeno il 70% delle domande.

In alternativa al test può essere fatto un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.

Anche al termine del corso di aggiornamento, la verifica finale può essere fatta tramite test o tramite colloquio individuale. In questo caso il test deve avere almeno 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per garantire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dalla Parte II, punto 3, del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/4/2025. Il corso deve essere completato entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.

Restano validi i corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, a condizione che i contenuti siano conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo 2025. In tal caso, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso indicata sull’attestato.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DA ALTRI CORSI

È previsto il riconoscimento di crediti formativi per corsi già svolti secondo Accordi Stato-Regioni precedenti, se documentati e coerenti con i nuovi requisiti, così come di corsi non normati già effettuati i cui contenuti siano conformi a quelli dell’Accordo 2025.

Ad esempio, costituiscono credito per la formazione del datore di lavoro i corsi come DLSPP già effettuati secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i corsi per dirigenti effettuati ai sensi dell’Accordo 21/12/11, quelli effettuati come RSPP e/o ASPP con i moduli A, B, C secondo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 e quelli effettuati come CSP/CSE secondo l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

L’articolo LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO SECONDO IL NUOVO ACCORDO 2025 proviene da Vega Engineering.

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Autore: Barbara Ruzza

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