Con interpello del 7 febbraio 2025, Conftrasporto – Confederazione delle imprese di trasporto, logistica e spedizione – ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006, recentemente introdotto dal D.L. 153/2024, convertito dalla L. 191/2024. La questione riguarda l’assunzione del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti (RTGR) da parte del legale rappresentante dell’impresa, in deroga ai requisiti ordinari previsti dal D.M. 120/2014.
Per approfondimenti, è consultabile la risposta completa del MASE, allegata alla presente news e scaricabile gratuitamente.
L’INTERPELLO: I DUBBI SOLLEVATI DA CONFTRASPORTO
Nel dettaglio, Conftrasporto ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) se:
- La deroga prevista dal nuovo comma 16-bis si applichi solo all’obbligo di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento oppure anche agli altri requisiti richiesti al RTGR, ossia titolo di studio ed esperienza nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione all’ANGA (art. 12, D.M. 120/2014).
- I tre anni consecutivi di incarico come legale rappresentante richiesti dalla norma possano essere stati maturati in qualunque periodo, anche prima dell’inizio dell’attività oggetto dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Gestori Ambientali.
- La deroga si estenda anche a soggetti che non ricoprono più il ruolo di legale rappresentante, oppure se essa valga solo durante la vigenza della carica.
LA RISPOSTA DEL MASE: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA DEROGA
Con nota ufficiale del 24 aprile 2025 (prot. n. 78183/2025), il Ministero dell’Ambiente ha risposto chiarendo quanto segue:
- Per il legale rappresentante con almeno tre anni consecutivi di incarico presso la stessa impresa è previsto solo l’esonero dalle verifiche di idoneità (iniziale e aggiornamento) per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Restano invece obbligatori:
- il possesso di titolo di studio idoneo;
- l’esperienza nel settore per la categoria di iscrizione richiesta.
- Il requisito dei tre anni consecutivi deve essere maturato in un periodo in cui l’impresa svolgeva attività soggette all’iscrizione all’Albo, e non genericamente in qualunque arco temporale.
- La possibilità di svolgere il ruolo di RTGR senza verifica vale solo durante la permanenza del soggetto nella carica di legale rappresentante, e cessa automaticamente con la fine dell’incarico.
CONCLUSIONI: CHIARITA LA PORTATA LIMITATA DELLA DEROGA
Il MASE ha quindi adottato una lettura restrittiva e aderente al dato letterale della norma. L’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/06 consente sì una semplificazione importante per le imprese, ma non elimina i requisiti fondamentali di competenza tecnica previsti dalla normativa.
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L’articolo RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI E LEGALE RAPPRESENTANTE: I CHIARIMENTI DEL MASE proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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