Con interpello del 7 febbraio 2025, Conftrasporto – Confederazione delle imprese di trasporto, logistica e spedizione – ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006, recentemente introdotto dal D.L. 153/2024, convertito dalla L. 191/2024. La questione riguarda l’assunzione del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti (RTGR) da parte del legale rappresentante dell’impresa, in deroga ai requisiti ordinari previsti dal D.M. 120/2014.

Per approfondimenti, è consultabile la risposta completa del MASE, allegata alla presente news e scaricabile gratuitamente.  

L’INTERPELLO: I DUBBI SOLLEVATI DA CONFTRASPORTO

Nel dettaglio, Conftrasporto ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) se:

  1. La deroga prevista dal nuovo comma 16-bis si applichi solo all’obbligo di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento oppure anche agli altri requisiti richiesti al RTGR, ossia titolo di studio ed esperienza nel settore di attività per cui è richiesta l’iscrizione all’ANGA (art. 12, D.M. 120/2014).
  2. I tre anni consecutivi di incarico come legale rappresentante richiesti dalla norma possano essere stati maturati in qualunque periodo, anche prima dell’inizio dell’attività oggetto dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Gestori Ambientali.
  3. La deroga si estenda anche a soggetti che non ricoprono più il ruolo di legale rappresentante, oppure se essa valga solo durante la vigenza della carica.

LA RISPOSTA DEL MASE: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA DEROGA

Con nota ufficiale del 24 aprile 2025 (prot. n. 78183/2025), il Ministero dell’Ambiente ha risposto chiarendo quanto segue:

  • Per il legale rappresentante con almeno tre anni consecutivi di incarico presso la stessa impresa è previsto solo l’esonero dalle verifiche di idoneità (iniziale e aggiornamento) per il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Restano invece obbligatori:
    • il possesso di titolo di studio idoneo;
    • l’esperienza nel settore per la categoria di iscrizione richiesta.
  • Il requisito dei tre anni consecutivi deve essere maturato in un periodo in cui l’impresa svolgeva attività soggette all’iscrizione all’Albo, e non genericamente in qualunque arco temporale.
  • La possibilità di svolgere il ruolo di RTGR senza verifica vale solo durante la permanenza del soggetto nella carica di legale rappresentante, e cessa automaticamente con la fine dell’incarico.

CONCLUSIONI: CHIARITA LA PORTATA LIMITATA DELLA DEROGA

Il MASE ha quindi adottato una lettura restrittiva e aderente al dato letterale della norma. L’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/06 consente sì una semplificazione importante per le imprese, ma non elimina i requisiti fondamentali di competenza tecnica previsti dalla normativa.

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L’articolo RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI E LEGALE RAPPRESENTANTE: I CHIARIMENTI DEL MASE proviene da Vega Engineering.

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Autore: Barbara Ruzza

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