Il 17 aprile 2025 è stato sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) che ridefinisce in maniera organica la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. L’Accordo 2025 abroga e sostituisce tutti quelli precedenti, incluso quello del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, accorpando, aggiornando e armonizzando i percorsi formativi.
COSA CAMBIA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?
In realtà non sono molte le modifiche ai percorsi formativi per lavoratori introdotte dal nuovo Accordo 2025.
Infatti, il percorso formativo dei lavoratori è confermato nella sua articolazione in due moduli: formazione generale e formazione specifica, con durata e contenuti minimi analoghi a quelli previsti in precedenza e sempre in relazione al settore di appartenenza dell’azienda, con riferimento ai codici ATECO 2007.
Come già previsto dal precedente Accordo del 2011:
- la formazione generale (della durata minima di 4 ore) costituisce credito formativo permanente e può essere erogata anche in e-learning.
- la formazione specifica, variabile in funzione del rischio (basso, medio, alto) in base al codice Ateco 2007, può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning solo per il rischio basso. Non è consentito l’e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se inseriti in aziende classificate a rischio basso. La durata della formazione specifica è pari a 4 ore per lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.
Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi del progetto “16ore-MICS”, definito da FORMEDIL ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui all’accordo 2025.
La periodicità dell’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
LE NOVITÀ SUL CORSO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI
Diverse invece sono le novità apportate al percorso formativo per preposti. Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 infatti recepisce formalmente l’obbligo di formazione per i preposti secondo le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021, chiarendone i contenuti e le modalità. Riassumiamo di seguito gli aspetti salienti:
- accesso al corso per preposti consentito solo dopo aver completato la formazione lavoratori (generale + specifica).
- Durata minima del corso: 12 ore (anziché le 8 previste dal precedente Accordo del 2011).
- Contenuti: ruolo e obblighi del preposto, sorveglianza e vigilanza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori, comunicazione con lavoratori e altre figure della prevenzione.
- L’aggiornamento deve avvenire ogni due anni per una durata minima di 6 ore (anziché ogni 5 come previsto in precedenza).
- Sia per il corso di formazione base che per l’aggiornamento non è consentito svolgere la formazione per preposti in modalità e-learning, ma è ammessa la videoconferenza sincrona.
Per chi ha completato il corso di formazione o di aggiornamento come preposto da più di due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi.
CORSO PER DIRIGENTI: I DETTAGLI DELLA FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti il nuovo accordo Stato Regioni del 17/4/25 prevede:
- Durata minima: 12 ore.
- Contenuti: suddivisi in 4 moduli, giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, compiti specifici inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori.
- Sia per il corso di formazione che per l’aggiornamento è consentita l’erogazione in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning.
- L’aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni per una durata minima di 6 ore.
Per i dirigenti, i corsi svolti secondo l’accordo del 2011 restano validi e riconosciuti come credito formativo totale.
Per i dirigenti dell’impresa affidataria è necessario frequentare anche il modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore, ottemperando all’obbligo formativo previsto dall’art. 97 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.
MODALITÀ DI EROGAZIONE: LIMITAZIONI E CHIARIMENTI
Il nuovo Accordo 2025 chiarisce in modo puntuale le modalità ammesse per ciascun tipo di corso di formazione. Per quanto riguarda i corsi base, riassumiamo nella seguente tabella le modalità di erogazione dei corsi consentite.
Corso di formazione base | Presenza | Videoconferenza sincrona | E-learning |
Lavoratori (generale) | Sì | Sì | Sì |
Lavoratori (specifica) | Sì | Sì | Solo per il corso base rischio basso* |
Preposti | Sì | Sì | NO |
Dirigenti | Sì | Sì | Sì |
* La formazione specifica lavoratori è consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.
Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
Per quanto riguarda l’aggiornamento di queste figure, le modalità ammesse sono le seguenti:
Aggiornamento | Presenza | Videoconferenza sincrona | E-learning |
Lavoratori (specifica) | Sì | Sì | Sì |
Preposti | Sì | Sì | NO |
Dirigenti | Sì | Sì | Sì |
VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
Al termine dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è obbligatoria una verifica finale di apprendimento, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Di seguito riportiamo la tabella che riepiloga le modalità di verifica finale di apprendimento per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, in conformità con quanto indicato alla Parte IV, punto 6.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
Corso di formazione/Aggiornamento | Modalità di verifica finale |
---|---|
Lavoratori | Colloquio o test |
Preposti | Colloquio o test |
Dirigenti | Colloquio o test |
Le modalità sono identiche per tutte e tre le figure, sia per i corsi base che per l’aggiornamento: il superamento della verifica finale (scritta o orale) è condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di frequenza, valido su tutto il territorio nazionale, unitamente alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste per il percorso formativo.
Il test per il corso di formazione base deve prevedere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative e si intende superato se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande. Il test per l’aggiornamento si compone di almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative e si intende superato se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande.
Il colloquio, che può essere scelto come modalità di verifica dell’apprendimento alternativo al test a domande multiple, è individuale ed è finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso o l’aggiornamento.
Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza 2025 prevede che i risultati delle verifiche finali devono essere documentati in un apposito verbale redatto dal soggetto formatore e conservato nel fascicolo del corso per almeno 10 anni.
L’articolo NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025: LE NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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