Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha formalmente sancito in via definitiva l’Accordo previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, definendo in modo vincolante durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non resta che attendere la pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, che ne fisserà l’entrata in vigore e renderà operative le nuove disposizioni, nel rispetto dei tempi e delle eventuali misure transitorie previste.
Scarica gratuitamente il testo del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, allegato alla presente news.
UN ACCORDO ATTESO DA TEMPO
L’Accordo Repertorio atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 costituisce un aggiornamento fondamentale del quadro normativo sulla formazione obbligatoria, atteso da oltre tre anni. La necessità di questo intervento era stata introdotta dal D.L. 146/2021 (convertito con Legge 215/2021), che attribuiva alla Conferenza Stato-Regioni il compito di armonizzare e aggiornare i criteri formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, in coerenza con l’evoluzione normativa, digitale e organizzativa dei contesti produttivi.
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELL’ACCORDO 2025
Nei mesi scorsi era circolata quella che, nel maggio 2024, lo stesso Ministero del Lavoro aveva definito come “bozza definitiva” dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza. Il testo approvato nella seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riprende tali contenuti, ma è necessario attendere la pubblicazione ufficiale per l’entrata in vigore.
Per approfondire i contenuti del testo dell’Accordo, clicca sul seguente link: NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
In linea generale, possiamo ricordare gli aspetti principali del testo definitivo approvato il 17/4/25, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per diventare operativo:
- Struttura unitaria: viene accorpata in un unico testo tutta la normativa sulla formazione (Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016), garantendo maggiore chiarezza e coerenza.
- Definizione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro.
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio per tutte le figure aziendali e biennale obbligatorio per i preposti, con una maggiore attenzione alla valutazione dell’efficacia formativa.
- Indicazioni puntuali su documentazione da conservare, verifiche, registri e standard minimi per l’e-learning.
COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?
Le aziende dovranno aggiornare i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni, tenendo conto delle scadenze, dei contenuti minimi e delle modalità previste dal nuovo Accordo. In particolare, sarà necessario:
- Verificare la conformità della formazione pregressa, nei casi in cui la stessa non fosse già normata da precedenti Accordi
- Pianificare i corsi di aggiornamento secondo i nuovi criteri
- Adattare le modalità erogative (videoconferenza, e-learning) ai nuovi requisiti normativi.
PER SAPERNE DI PIÙ
Per approfondire i contenuti del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, Vega Formazione ha organizzato una serie di seminari. Per maggiori informazioni clicca sul seguente link: SEMINARIO “NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: COSA CAMBIA E DA QUANDO?”
L’articolo SANCITO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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