Con la Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025, che modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha aggiornato i criteri di iscrizione nella Categoria 1, introducendo la possibilità per le imprese (anche se in possesso di piccoli mezzi con portata limitata) di iscriversi con procedura ordinaria per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 200199.

Scarica la delibera 3/2025 dell’ANGA, è disponibile gratuitamente in fondo alla presente news.

PERCHÉ UNA NUOVA DELIBERA?

La decisione nasce da una serie di motivazioni evidenziate nella deliberazione stessa:

  • la crescente diffusione sul mercato delle capsule di caffè e di altri infusi;
  • la conseguente necessità di intercettare tali rifiuti, classificati con codice EER 20 01 99 da parte di alcuni operatori del settore, per avviarli a recupero e riciclo secondo i principi dell’economia circolare;
  • la possibilità, già riconosciuta, di conferire questi rifiuti presso i Centri di raccolta comunali (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 116/2020), poiché ricadenti tra le “altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio” (punto 45-bis dell’Allegato I, paragrafo 4.2, del DM 8 aprile 2008, come modificato).

COSA CAMBIA CON LA DELIBERA SULLE CAPSULE DI CAFFÈ?

La deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali modifica l’Allegato D, Tabella D2, della Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, includendo esplicitamente la tipologia di rifiuto codice EER 20 01 99 tra quelle per cui è possibile richiedere l’iscrizione nella Categoria 1, sottocategoria dedicata alla raccolta differenziata di rifiuti urbani.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

La nuova Tabella D2 allegata alla delibera definisce i requisiti minimi in termini di:

  • portata utile complessiva dei veicoli (da 0,25 t per aree sotto i 5.000 abitanti fino a 5 t per aree sopra i 500.000 abitanti);
  • numero minimo di operatori impiegati (da 1 a 8, a seconda della popolazione servita).

Le capsule esauste si aggiungono ad altre frazioni di rifiuti urbani già contemplate, come:

  • abbigliamento e prodotti tessili (codici EER 20 01 10, 20 01 11),
  • batterie e accumulatori (codici EER 20 01 33*, 20 01 34),
  • farmaci (codici EER 20 01 31*, 20 01 32),
  • cartucce e toner esauriti (codici EER 20 03 99, 08 03 18, 16 02 16),
  • oli e grassi commestibili (codice EER 20 01 25).

ENTRATA IN VIGORE

La Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025, che modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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L’articolo RACCOLTA E TRASPORTO CAPSULE DI CAFFÈ ESAUSTE: INTRODOTTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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