Con la nota n. 2668 di marzo 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha fornito dei chiarimenti operativi riguardanti l’applicazione delle sanzioni nei casi di violazione dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro rientranti in una medesima categoria omogenea (Allegato IV del D.Lgs. 81/08) e la conformità delle attrezzature di lavoro costruite prima del recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE.

Si allega alla presente news la circolare congiunta dell’INL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. N. 2668/2025, scaricabile gratuitamente.

SANZIONI PER CATEGORIE OMOGENEE DI VIOLAZIONI

L’INL chiarisce che quando più precetti violati rientrano nella stessa “categoria omogenea” (ad es. stabilità e solidità – punto 1.1 dell’Allegato IV), la violazione è da considerarsi unica, come previsto dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 81/08. L’organo di vigilanza dovrà comunque indicare con precisione i singoli precetti violati nella contestazione. Al contrario, se i precetti violati appartengono a categorie diverse (es. punto 1.1 e 1.2), allora si configurano più violazioni distinte, ognuna sanzionabile singolarmente.

Questo approccio mira a uniformare l’interpretazione tra le autorità di controllo e garantire maggiore equità sanzionatoria (Cass. Pen., Sez. 3, n. 50440/2015 e n. 7342/2014).

ATTREZZATURE DI LAVORO “ANTE DIRETTIVA”: REQUISITI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento dell’INL chiarisce che per le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 (data oltre la quale è richiesta la marcatura CE), la conformità ai requisiti generali di sicurezza deve essere verificata con riferimento all’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

È responsabilità del datore di lavoro garantire che tali macchine siano sicure e idonee all’uso , tramite una valutazione dei rischi coerente con gli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico. È possibile, ma non obbligatorio, ricorrere a un tecnico abilitato per attestare la conformità dell’attrezzatura, la legge non prevede infatti nessun obbligo in tal senso per il datore di lavoro. In mancanza di tale attestazione, quindi, la macchina non può essere automaticamente considerata non conforme.

MANUALE D’USO PER MACCHINE ANTE DPR 459/96: NON SEMPRE OBBLIGATORIO

Per le attrezzature costruite e/o immesse sul mercato prima del D.P.R. 459/1996 (che ha recepito la Direttiva 89/392/CEE), non sussiste l’obbligo di disporre del manuale d’uso e manutenzione originale. Il datore di lavoro deve tuttavia predisporre schede tecniche/procedure e istruzioni operative contenenti le norme comportamentali e le misure di sicurezza per l’uso corretto dell’attrezzatura, in conformità al punto 9.2 dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Questi chiarimenti rispondono alla necessità di uniformare i criteri ispettivi sul territorio nazionale e offrono riferimenti concreti ai datori di lavoro per evitare sanzioni, specialmente in presenza di attrezzature datate ma ancora in uso. Un’occasione utile per aggiornare la valutazione dei rischi e la documentazione tecnica aziendale.

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L’articolo SANZIONI PER CATEGORIE OMOGENEE E MACCHINE “ANTE DIRETTIVA”: CHIARIMENTI DELL’INL proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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