L’Inail ha pubblicato un fact sheet incentrato sui diisocianati e fa il punto sulla restrizione Reach n. 74, scaricabile gratuitamente in questa news.
Con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e ridurre l’incidenza di malattie professionali, l’Unione Europea ha introdotto attraverso la restrizione REACH n.74 nuove regole per il commercio, l’uso e la formazione obbligatoria sull’impiego dei diisocianati. Queste sostanze, ampiamente utilizzate in diversi settori industriali, rappresentano un rischio concreto per la salute se non adeguatamente gestite.
Facciamo di seguito un approfondimento su questo documento dell’Inail…
LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA E L’ITER NORMATIVO
Secondo la Commissione Europea, oltre 4 milioni di lavoratori nell’Unione Europea sono esposti ai diisocianati, con circa 5.000 nuovi casi di malattie professionali ogni anno. Di fronte a questo rischio rilevante, nel 2016 la Germania ha avviato presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la procedura per la restrizione sull’immissione in commercio e sull’uso industriale e professionale dei diisocianati. Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) hanno confermato la necessità di questa misura. Il processo si è concluso con il Regolamento (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020, che modifica l’Allegato XVII del regolamento REACH 1907/2006 introducendo la restrizione n.74 sul commercio e sull’uso dei diisocianati.
A ulteriore rafforzamento, la Direttiva (UE) 2024/869 ha fissato per la prima volta valori limite di esposizione professionale (VLEP) ai diisocianati: 6 µg/m³ (media ponderata su 8 ore) e 12 µg/m³ (STEL, 15 minuti), entrambi espressi come gruppo funzionale NCO. Questi limiti diventeranno obbligatori dal 2029, con valori transitori più alti applicabili fino al 31 dicembre 2028.
LA RESTRIZIONE REACH N.74: OBBLIGHI E AMBITO DI APPLICAZIONE
La restrizione REACH n.74 impone limitazioni sia sull’immissione in commercio sia sull’uso dei diisocianati per scopi industriali e professionali. Dal 24 agosto 2023 l’uso di diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso è consentito solo se i lavoratori (dipendenti e autonomi), che manipolano i diisocianati in quanto tali o come costituenti di miscele per usi industriali e professionali, e i supervisori hanno completato una formazione obbligatoria sull’uso sicuro di queste sostanze.
I fornitori, a loro volta, devono indicare sulle etichette la dicitura: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. L’obbligo riguarda quindi tutta la catena di fornitura e utilizzo, coinvolgendo fornitori, datori di lavoro e lavoratori autonomi.
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA: LIVELLI, CONTENUTI E DURATA
La formazione sui diisocianati prevista dalla restrizione REACH 74 deve essere effettuata da personale esperto in salute e sicurezza sul lavoro e documentata con esito positivo. È articolata in tre livelli:
- Formazione generale: obbligatoria per tutti gli usi, riguarda le caratteristiche chimico-fisiche, la classificazione di pericolo, gli effetti sulla salute, le modalità di gestione del rischio.
- Formazione intermedia: in aggiunta alla generale, dedicata a chi utilizza i diisocianati in applicazioni specifiche (verniciatura a spruzzo in cabina ventilata, applicazione a rullo o pennello, manipolazione all’aperto, per immersione o colata o in caso di trattamento meccanico di articoli non caldi e non completamente stagionati, o di attività di pulitura e rifiuti).
- Formazione avanzata: in aggiunta alla formazione intermedia, prevista per attività ad alto rischio come manipolazione di articoli con residui di diisocianati non completamente reagiti, nelle applicazioni per le fonderie, nella attività di manutenzione e riparazione, nella manipolazione all’aperto di prodotti a temperatura superiore a 45 °C o per applicazione a spruzzo all’aperto ma con ventilazione limitata o esclusivamente naturale.
La formazione deve essere rinnovata ogni cinque anni.
Secondo le indicazioni dell’Inail presenti nel fact sheet, la formazione e l’aggiornamento sui diisocianati può essere riconosciuta come formazione specifica e come aggiornamento per lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in linea con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Tale formazione, se effettuata secondo tale Accordo, può rientrare anche come formazione aggiuntiva e nell’aggiornamento per il preposto.
SANZIONI E CONTROLLI
La violazione delle restrizioni REACH è sanzionata dal d.lgs. 133/2009 con arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro per mancata formazione obbligatoria. Inoltre, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per mancata o inadeguata formazione. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni è affidata agli organi ispettivi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.
PER APPROFONDIRE: I CORSI DI VEGA FORMAZIONE
Vega Formazione ha programmato i propri corsi di formazione in materia di diisocianati su tre livelli in base alla tipologia di attività svolta:
- Corso di formazione base sui diisocianati (durata pari a 2 ore)
- Corso di formazione intermedia sui diisocianati (durata pari a 3 ore)
- Corso di formazione avanzata sui diisocianati (durata pari a 4 ore)
L’articolo DIISOCIANATI E RESTRIZIONE REACH “74”: LE INDICAZIONI DELL’INAIL proviene da Vega Engineering.
Autore: Barbara Ruzza
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