Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente risposto a un interpello promosso da Confindustria ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, volto a chiarire gli obblighi normativi per le imprese che importano batterie per utilizzo proprio. Questo interpello riveste particolare importanza alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1542, che introduce nuovi obblighi sulla gestione delle batterie e dei relativi rifiuti.

È possibile scaricare gratuitamente l’interpello n. 7310 del 16/01/2025 allegato alla presente news.

I QUESITI DELL’INTERPELLO

Sono 3 i quesiti che Confindustria ha posto con interpello ambientale del 16/10/2024:

  1. Qualifica dell’impresa importatrice: un’impresa che importa batterie per utilizzo proprio deve essere considerata “utilizzatore finale” o “produttore” ai fini normativi?
  2. Obblighi di verifica del fornitore estero: l’importatore che utilizza per se stesso le batterie deve accertarsi che il proprio fornitore sia iscritto al Registro nazionale pile e accumulatori?
  3. Applicazione del Regolamento (UE) 2023/1542: quali obblighi ricadono sulle imprese che importano batterie per uso proprio da paesi extra-UE?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La risposta del MASE si fonda sulle disposizioni del D.Lgs. 188/2008, che attua la Direttiva 2006/66/CE, e sul Regolamento (UE) 2023/1542, in vigore dal 18 febbraio 2024, che sostituirà la Direttiva a partire dal 18 agosto 2025. Secondo queste norme:

  • Un “produttore” è chiunque immetta per la prima volta sul mercato nazionale pile o accumulatori, anche se incorporati in apparecchi o veicoli.
  • Un “distributore” è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori a un utilizzatore finale
  • L’“immissione sul mercato” corrisponde alla prima messa a disposizione di una batteria nel mercato della comunità e comprende anche l’importazione nel territorio doganale dell’UE.

Il Regolamento (UE) 2023/1542 amplia tali definizioni, specificando che:

  • L’“importatore” è chi immette sul mercato dell’Unione batterie provenienti da paesi terzi.
  • L’“utilizzatore finale” è chi nell’Unione acquista batterie per il proprio uso, senza successiva vendita o distribuzione.

LE RISPOSTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

La risposta ministeriale si è focalizzata sui tre quesiti posti da Confindustria.

  1. Qualifica dell’impresa importatrice: il MASE chiarisce che un’impresa che importa batterie esclusivamente per utilizzo proprio è un utilizzatore finale e non rientra nella definizione di produttore, invece il produttore estero si configura quale produttore.
  2. Obbligo di verifica del fornitore estero: l’impresa importatrice, essendo considerata utilizzatore finale, non ha obblighi di verifica sull’iscrizione del proprio fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori. Tale adempimento resta a carico del produttore o del suo rappresentante nell’UE.
  3. Applicazione del Regolamento (UE) 2023/1542: anche alla luce del Regolamento (UE) 2023/1542, il MASE conferma che l’impresa importatrice di batterie per uso proprio da Stati extra-UE rimane un utilizzatore finale e non rientra tra gli operatori economici soggetti agli obblighi di messa in servizio e messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento stesso.

L’interpretazione fornita dal MASE chiarisce il quadro normativo per le imprese che importano batterie per uso proprio interno, senza finalità di rivendita o distribuzione. Queste imprese possono considerarsi utilizzatori finali e, di conseguenza, non sono tenute a rispettare gli obblighi riservati ai produttori e non devono iscriversi al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

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L’articolo BATTERIE E OBBLIGHI NORMATIVI: INTERPELLO DEL MASE proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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