Con l’Interpello n. 8/2024, la Commissione per gli Interpelli risponde al quesito posto dalla Università di Siena riguardante al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati“.

QUESITO PRESENTATO DALL’UNIVERSITÀ DI SIENA

Il quesito a cui l’Interpello ha dato risposta riguarda la possibilità di derogare al limite di 35 partecipanti per corso di formazione previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e riconoscere come equivalenti ai corsi di formazione ad alto rischio ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 gli insegnamenti universitari che rispettano standard accademici, pur prevedendo un numero di studenti universitari, che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”, superiore a tale limite.

NORMATIVA ATTUALE SUL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE

Ad oggi, il limite massimo di discenti in un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è conforme a quanto richiesto dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’Accordo del 21/12/11, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce:

  • per ogni corso di formazione è previsto un numero massimo di 35 partecipanti.
  • i contenuti della formazione generale, rivolta a tutti i lavoratori, e della formazione specifica per i lavoratori in base ai rischi legati alle loro mansioni.
  • pur rispettando le regole sui contenuti e la durata dei corsi di cui ai punti precedenti, le modalità di svolgimento della formazione possono essere definite tramite accordi aziendali, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Anche l’Accordo del 7 luglio 2016 prevede, al punto 12.8, che in tutti i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, salvo nei casi in cui siano previsti limiti specifici, il numero massimo di partecipanti non debba superare le 35 unità. In tale accordo è inclusa una “Tabella riassuntiva” che descrive i criteri per la formazione delle persone con ruoli legati alla prevenzione dei rischi sul lavoro, riportando il numero massimo di partecipanti in base ai destinatari dei corsi.

Infine, l’interpello n. 2 del 18 aprile 2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha affrontato questa stessa questione. Per approfondire i contenuti di questo interpello, leggi la news: QUANTI PARTECIPANTI NEI CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO? LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI SUL NUMERO MASSIMO DI DISCENTI

La Commissione conferma che, secondo la normativa attuale, il numero massimo di partecipanti a ogni corso deve rispettare quanto stabilito al punto 12.8 e nell’Allegato V dell’Accordo del 7 luglio 2016, firmato dalla Conferenza Stato-Regioni. Pertanto il numero massimo di partecipanti per ciascun corso non deve superare le 35 unità.

PER APPROFONDIRE…

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L’articolo INTERPELLO N. 8/2024: CHIARIMENTI SUL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AI CORSI DI SICUREZZA proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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