Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta un’importante innovazione per la gestione dei rifiuti in Italia, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e rafforzare la gestione trasparente e sostenibile del ciclo dei rifiuti.
Dal 15 dicembre 2024 le prime aziende obbligate al RENTRI possono procedere con l’iscrizione al portale, nel frattempo sono state apportate nuove integrazioni alle istruzioni operative per la compilazione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei formulari rifiuti.
In questo articolo esploreremo i principali aggiornamenti introdotti e faremo il punto sulle prossime scadenze previste per l’implementazione del RENTRI, offrendo un quadro completo delle novità e delle tempistiche da rispettare per gli operatori del settore.
AGGIORNAMENTI RENTRI: INTEGRAZIONI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 251 DEL 19/12/2023
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha apportato integrazioni alle istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), contenute negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Queste modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166, che ha abrogato la categoria 3-bis dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per approfondire questo tema specifico, leggi la news: GESTIONE RAEE: ABROGATA LA CATEGORIA 3-BIS DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
L’eliminazione della categoria 3-bis dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha richiesto un adeguamento delle istruzioni per garantire una corretta compilazione dei documenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti. Di seguito riportiamo le principali modifiche:
- Compilazione del Registro di carico e scarico rifiuti: quando il trasportatore non è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario non devono indicare il numero di iscrizione all’ANGA nel campo “provenienza del rifiuto” durante l’annotazione rispettivamente del movimento di carico rifiuto ricevuto da terzi e di carico e scarico contestuale.
- Compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto: se il trasportatore non è iscritto all’ANGA, il campo n. 4 del modello FIR (numero di iscrizione all’Albo) non deve essere compilato nel caso di “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” o di trasporto di “Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, non va inserito il numero di iscrizione all’Albo nei campi relativi al trasbordo parziale (campo 13), trasbordo totale (campo 14) e vettore terrestre nel trasporto intermodale.
Sono state aggiornate anche le tipologie di autorizzazioni elencate nella “Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni” presente negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, nel seguente modo:
TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI | STATO |
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento – art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Confermata |
Autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili – art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Confermata |
Eliminata | |
Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione – art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Confermata |
Autorizzazione Integrata Ambientale – artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Confermata |
Operazioni di recupero mediante Comunicazione in “Procedura Semplificata” – artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) – Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013. | Confermata |
Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Confermata |
Autorizzazioni “straordinarie” art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente). | Confermata |
Comunicazione al trattamento di rifiuti e materiali in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Nuova |
Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 comma 2 con provvedimento secondo artt. 208 oppure 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | Nuova |
Le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei modelli saranno aggiornate di conseguenza per garantire la conformità alle nuove disposizioni.
SCADENZE RENTRI: STATO ATTUALE E PROSSIMI PASSI
Come abbiamo già scritto, le prime aziende obbligate al RENTRI hanno la possibilità di provvedere alla loro iscrizione già dal 15/12/2024 e fino al 13/02/2025.
In questo primo scaglione devono iscriversi le aziende con oltre 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi (questi ultimi se prodotti in ambito di lavorazioni industriali, artigianali o dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie), incluse le imprese che trattano, trasportano o gestiscono rifiuti, come i commercianti e gli intermediari.
Dal 13/02/2025 per tutti i soggetti, obbligati o meno all’iscrizione al RENTRI, è obbligatario utilizzare il nuovo modello cartaceo di formulario di identificazione rifiuti vidimato digitalmente.
Da tale data i “vecchi” FIR non utilizzati, anche se vidimati, saranno obsoleti. I nuovi FIR in formato digitale saranno obbligatori per gli iscritti al RENTRI dal 13/02/2026.
Dal 13/02/2025 è obbligatario utilizzare il nuovo registro di carico/scarico rifiuti. Tale registro deve essere tenuto in formato digitale dalla data di iscrizione al RENTRI. Questo significa che i soggetti che si iscrivono al RENTRI nel primo scaglione temporale (15/12/24-13/2/25) gestiscono il registro in formato digitale fin da subito. I soggetti che si iscrivono al RENTRI nei scaglioni successivi, quindi dopo il 13/2/25, tengono il nuovo modello di registro in formato cartaceo (la stampa del nuovo registro rifiuti è stata resa disponibile nel sito del RENTRI già dal 4/11//24) da vidimare presso le CCIAA. Entro il 13/2/26 tutti i soggetti iscritti al RENTRI gestiranno i propri registri di carico scarico rifiuti in modalità digitale.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli di registro cronologico di carico e scarico, anche se già vidimati.
Ricordiamo che tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.
PER APPROFONDIRE…
La tua azienda è pronta per affrontare le novità introdotte dal RENTRI? Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti rappresenta una svolta nella gestione dei rifiuti, ma richiede attenzione a strumenti, scadenze e obblighi normativi.
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L’articolo RENTRI: ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E PROSSIME SCADENZE proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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