La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto al quesito della Camera di Commercio di Modena sull’aggiornamento dei preposti. La questione verte ancora una volta sulla periodicità del corso di aggiornamento: biennale, come previsto dalla L. 215/2021, o quinquennale, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011?
Si fornisce in allegato alla presente news l’interpello n. 7/2024 del 21 novembre 2024.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’aggiornamento della formazione dei preposti è regolato dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede la formazione periodica per i preposti (art. 37, commi 7 e 7-ter), mentre l’Accordo Stato-Regioni del 2011 stabilisce una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore.
La Legge 215/2021 ha introdotto il comma 7-ter, che richiede per la figura del preposto un aggiornamento biennale obbligatorio da svolgere in presenza, ma la sua piena applicazione è subordinata all’approvazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, resta valido quanto previsto dall’Accordo del 2011.
La Circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1, e l’Interpello n. 6/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro confermano che, in assenza di un nuovo Accordo, l’aggiornamento quinquennale continua a essere applicabile. L’introduzione della periodicità biennale sarà effettiva solo dopo l’adozione del nuovo Accordo.
Sull’interpello 6/2024 si rimanda alla precedente news: INTERPELLO N. 6/2024 FORMAZIONE PREPOSTI: CHIARIMENTI SULLA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO
LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Con l’interpello n. 7/2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni (previsto entro il 30 giugno 2022 ma non ancora emanato), per la formazione e aggiornamento del preposto si applicano le disposizioni dell’Accordo del 2011 attualmente vigente. Pertanto, l’aggiornamento rimane quinquennale, con durata minima di 6 ore. La novità introdotta dalla L. 215/2021 (aggiornamento biennale) diventerà operativa solo con l’approvazione del nuovo Accordo.
Fino all’adozione del nuovo Accordo, i datori di lavoro devono continuare a rispettare l’aggiornamento quinquennale per i preposti. La Commissione sottolinea che eventuali obblighi introdotti successivamente saranno definiti in modo chiaro nel nuovo Accordo Stato-Regioni.
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L’articolo FORMAZIONE PREPOSTI: ANCORA UN INTERPELLO SULLA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
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