Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 è entrato in vigore implementando in Italia la Direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, la cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Questo decreto sancisce l’obbligo per molte imprese di fornire una rendicontazione dettagliata sulla loro performance in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), con un impatto rilevante su quelle quotate in borsa.

Il decreto mira a migliorare la trasparenza delle imprese sulle loro performance di sostenibilità, con l’obiettivo di favorire una maggiore responsabilità aziendale e facilitare decisioni informate da parte degli investitori.

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE: A QUALI AZIENDE SPETTANO?

L’obbligo di pubblicare informazioni di sostenibilità riguarda un numero più ampio di aziende rispetto alla normativa precedente (Direttiva NFRD).

Il decreto specifica che sono soggette all’obbligo di rendicontazione della sostenibilità le imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate che rientrano tra “le società […] costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.”

Indipendentemente dalla forma giuridica, il decreto 125/2024 si applica anche a:

a) imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all’articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

COSA SI INTENDE PER IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI?

Sono considerate imprese di grandi dimensioni le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50 milioni di euro;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

COSA SI INTENDE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE QUOTATE?

Le PMI quotate interessate dal D.Lgs. 125/2024 sono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:

  1. Totale dello stato patrimoniale: compreso tra 450.000 euro e 25 milioni di euro;
  2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: compresi tra 900.000 euro e a 50 milioni di euro;
  3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: compreso tra 11 e 250.

QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE?

Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 125/2024:

  • la Banca d’Italia;
  • i prodotti finanziari elencati all’articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;
  • le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.

Per micro-imprese si intendono le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10;

Le microimprese, anche se quotate, sono escluse dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto.

FASI DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di rendicontazione saranno introdotti gradualmente per le diverse categorie di imprese, partendo dalle grandi imprese, per poi includere gradualmente le PMI e le altre imprese soggette:

  • Dal 1° gennaio 2024: le aziende già soggette alla Direttiva NFRD e precisamente: 1) le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; 2) gli enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.
  • Dal 1° gennaio 2025: le altre grandi imprese e le altre società madri di gruppi di grandi dimensioni, diverse da quelle precedentemente elencate.
  • Dal 1° gennaio 2026: le PMI quotate (escluse le microimprese) e gli enti piccoli e non complessi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
  • Dal 1° gennaio 2028: le società non-UE che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell.Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

PER APPROFONDIRE…

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L’articolo RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CSRD IN ITALIA proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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