Sul sito del RENTRI è stato pubblicato il “Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto (Ambiente DEMO)”, aggiornato al 10/06/2024, con le istruzioni utili agli operatori per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, tramite il RENTRI, in modo tale da poter adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati così come previsto dal D.M. n. 59/2023. 

In particolare, nel manuale vengono illustrate le procedure per:

  1. la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico rifiuti tenuto dall’impresa in locale;
  2. la compilazione e gestione del Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  3. la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel Registro.

A CHI È RIVOLTO IL MANUALE?

Si tratta delle istruzioni per l’operatività in ambiente DEMO rivolto a tutti gli operatori iscritti al RENTRI obbligati alla trasmissione dei dati annotati nel Registro di carico e scarico, tenuto in modalità digitale allo stesso RENTRI.

Il servizio di supporto è rivolto, in particolare, gli operatori che:

  • non utilizzano propri sistemi gestionali;
  • non si avvalgono di soggetti delegati;
  • intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi previsti dal D.M. n. 59/2023.

Per utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione in ambiente DEMO bisognerà iscriversi all’area riservata “Operatori” di RENTRI-Demo.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO?

Ricordiamo qui quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti, così come indicati all’art. 190 del D.lgs. 152/06 e richiamati dall’art. 4 del D.M. n. 59/2023:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ossia prodotti nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO MODELLO DI REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI?

I nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico di cui all’Allegato I al D.M. 4 aprile 2023 n.59 entreranno in vigore dal 13 febbraio 2025.

Da tale data i modelli di Registro carico e scarico rifiuti previsti dal precedente D.M. 148/1998, anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.

COME AVVIENE IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGISTRO DI CARICO/SCARICO RIFIUTI?

A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico secondo il nuovo modello di cui all’Allegato I al D.M. n.59/2023, sia in modalità cartacea che digitale, effettuano la prima registrazione sul nuovo Registro di carico e scarico secondo le nuove modalità proseguendo nella numerazione progressiva riportata sul vecchio Registro cartaceo di cui al D.M. 148/1998.

Nel passaggio dal vecchio modello al nuovo, non bisognerà riportare sul nuovo modello di Registro le precedenti annotazioni effettuate sul vecchio modello.

Il nuovo Registro di carico e scarico cartaceo può essere prodotto dall’apposita funzione disponibile sul portale RENTRI. Le istruzioni per la compilazione del nuovo registro cronologico di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo sono riportate in allegato al Decreto Direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251.

Il nuovo Registro di carico e scarico digitale potrà essere tenuto o con i sistemi gestionali adottati dall’operatore o mediante i servizi resi disponibili tramite il RENTRI. Il servizio che il RENTRI rende disponibile agli operatori che non dispongono di un gestionale consente di trasmettere i dati del Registro al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione dello stesso.

COME EFFETTUARE UNA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO SCARICO?

Il capitolo 3 del Manuale si sofferma a descrivere nel dettaglio tutte le operazioni per la gestione del Registro di carico/scarico rifiuti con il servizio di supporto, dall’apertura del registro alla nuova registrazione nel registro attivato in base al soggetto che la sta effettuando (produttore, impianto di recupero/smaltimento, trasportatore, intermediario o centro di raccolta).

Una volta che l’utente ha dato la conferma dell’operazione di registrazione nel Registro, la registrazione riceve un numero progressivo che viene inserita nel Registro e non può essere modificata se non con una operazione di rettifica. Ulteriori successive annotazioni potranno essere inserite dall’utente solo con data di registrazione uguale o successiva a quella delle annotazioni già inserite.

QUANDO VANNO TRASMESSI I DATI AL RENTRI?

I soggetti devono trasmettere le registrazioni entro la fine del mese successivo a quello di annotazione.

Ad esempio: se un produttore ha effettuato un carico il 25 settembre, dovrà annotare il carico sul Registro entro il 5 ottobre (10 giorni dal carico del rifiuto). Ma la trasmissione del dato al RENTRI dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di annotazione (ovvero entro la fine di novembre).

È facoltà dell’operatore anticipare la trasmissione rispetto alle scadenze di legge.

PER APPROFONDIRE…

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L’articolo RENTRI: NUOVO MANUALE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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