ll D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” stabilisce i criteri e le linee guida per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un approfondimento specifico sulla prevenzione e protezione antincendio.

QUANDO È OBBLIGATORIO IL PIANO DI EMERGENZA?

Il D.M. 02/09/2021 prevede che il datore di lavoro predisponga il piano di emergenza dell’azienda e organizzi la prova di evacuazione antincendio nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del D. P. R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

E SE NON È OBBLIGATORIO, COSA FARE?

È chiaro quindi che nelle realtà più piccole e meno pericolose il legislatore non impone la redazione formale di un piano di emergenza, anche se il D.Lgs. 81/08 pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le seguenti disposizioni:

  • organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;
  • informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
  • garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Risulta quindi opportuno definire comunque delle norme di comportamento che dovranno essere seguite in caso di emergenza anche per le aziende per le quali il decreto non indica l’obbligatorietà di redigere il piano di emergenza.

SCARICA IL FACSIMILE CON LE NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

A tal proposito Vega Engineering ha predisposto un facsimile con l’indicazione delle “Norme comportamentali da attuare in caso di emergenza” da esporre in quelle realtà in cui non risulta obbligatoria la redazione del piano di emergenza.

Per scaricare il Facsimile di NORME COMPORTAMENTALI DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA CLICCA QUI

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Autore: Vega Engineering

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