Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il decreto che promuove la creazione e lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Il decreto è in vigore dal 24 gennaio e sarà seguito, entro i prossimi 30 giorni, dalle regole operative con le modalità e le tempistiche per gli incentivi approvate dal MASE, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il GSE, responsabile della gestione della misura, attiverà i portali per la presentazione delle domande entro 45 giorni dall’approvazione di queste regole.

LE PAROLE DEL MINISTRO PICHETTO

Il Ministro Gilberto Pichetto ha dichiarato “Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici”.

LA STRUTTURA DEL DECRETO

Il decreto CER si compone di 4 Titoli:

  • Il Titolo I individua finalità, ambito di applicazione e definizioni: lo scopo del decreto è il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030. Stabilisce quindi le procedure per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (FER) integrati in sistemi di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. Inoltre, il decreto determina i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi finanziari previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  • Il Titolo II definisce gli incentivi per la condivisione dell’energia: si tratta di una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
  • Il Titolo III stabilisce le modalità per l’erogazione dei benefici PNRR: i contributi vengono erogati in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
  • Il Titolo IV individua: gli elementi che saranno disciplinati dalle regole operative per l’accesso ai benefici che saranno approvate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dal MASE su proposta del GSE e previa verifica da parte di ARERA; la possibilità di chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti; le modalità di monitoraggio che saranno svolte dal GSE; il piano di valutazione; le condizioni per la partecipazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile ubicate in altri Stati.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: COS’È?

Con Comunità Energetica Rinnovabile (CER) si intende un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di una stessa area geografica, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Non possono essere membri di una CER le grandi imprese che possono però far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: COME SI COSTITUISCE?

Il primo passo è individuare la zona in cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.

È quindi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro ecc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER oppure in un secondo momento secondo le modalità previste negli atti e negli statuti della stessa CER.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA DIFFUSIONE DI UNA CER?

L’obiettivo fondamentale di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) consiste nel garantire vantaggi ambientali, economici e sociali sia ai suoi membri o associati sia alle comunità locali dove è attiva, facendo leva sull’autoconsumo di energia rinnovabile.

A livello più esteso, le CER rappresentano un mezzo efficace per promuovere la diffusione degli impianti alimentati da FER, diminuire le emissioni di gas serra e rafforzare l’autosufficienza energetica a livello nazionale.

QUALI INCENTIVI SONO PREVISTI DAL DECRETO?

Il decreto stabilisce due vie per incentivare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR per comunità in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt di energia, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa su scala nazionale. Questi incentivi sono cumulabili e mirano a promuovere lo sviluppo complessivo di 5 gigawatt di impianti di produzione di energia rinnovabile.

IL RUOLO DEL GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) ha il ruolo di “Soggetto gestore”, ossia è l’organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione dell’Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo, appartenente alla Missione 2, Componente 2, del PNRR.

Al GSE devono essere presentate le domande di accesso alle tariffe incentivanti per la condivisione dell’energia e al contributo in conto capitale.

In aggiunta, il GSE fornirà sul proprio sito documentazione e guide, oltre a canali di supporto dedicato, per assistere gli utenti nella costituzione delle CER. In collaborazione con il MASE, verrà avviata una campagna informativa, includendo una sezione FAQ già online e presente anche nel sito del MASE, per sensibilizzare i consumatori sui vantaggi del nuovo sistema.

Infine, il GSE introdurrà un simulatore online per valutazioni energetiche ed economiche delle iniziative e ha già reso disponibile un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti in Italia.

ALLEGATI

Si allega il decreto entrato in vigore il 24 gennaio 2024.

L’articolo LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SONO REALTÀ proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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