La Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’INL ha fornito dei chiarimenti in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, secondo il D.P.R. n. 177/2011.

Vediamo come è stato sviluppato l’argomento e quali sono le conclusioni dell’INL…

COSA PREVEDE IL DPR 177/2011?

L’INL per prima cosa ha fatto il punto su quanto previsto dal DPR 177/2011, focalizzandosi sui punti del decreto che si riferiscono alla qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati, in particolare:

  • L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo
  • Le lettere a) e b) del succitato art. 2 richiedono un’applicazione rigorosa ed integrale delle norme di sicurezza in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria ed adozione delle misure di gestione delle emergenze per tutte le tipologie di azienda, compresi i lavoratori autonomi.
  • La lettera c) del succitato art. 2 definisce che almeno il 30 per cento della forza lavoro deve avere esperienza almeno triennale in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, essere “assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”.
  • Il comma 2 dell’art. 2 indica che “non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (…)”.

QUALI CONTRATTI DEVONO ESSERE CERTIFICATI?

Il DPR 177/2011 impone che il personale impiegato sulla specifica attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati conti almeno il 30% di lavoratori qualificati, con esperienza almeno triennale e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, ecco che l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Qualora le attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati siano affidate in appalto, dovranno essere certificati i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.

Il ricorso al subappalto nelle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è ammesso solo se autorizzato dal committente e certificato ai sensi del titolo VII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003. Questa precisazione porta a dire che se il legislatore avesse voluto rendere obbligatoria la certificazione dei contratti “commerciali” di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva (appalto e subappalto), lo avrebbe previsto in maniera esplicita. Inoltre, la lettera c) dell’art. 2 tratta i requisiti dei lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l’appaltatore.

Infine, certificando i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, si ha in qualche modo l’evidenza delle regolarità dell’appalto sia in merito ai requisiti di esperienza richiesti per i lavoratori dalla norma che ai trattamenti retributivi e normativi riservati al personale.

DOVE CERTIFICARE I CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE?

Per la certificazione dei contratti di lavoro del personale ci si può rivolgere a: Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali, Università o Fondazioni Universitarie.

Gli ultimi due soggetti possono certificare in ambito nazionale mentre gli altri hanno competenza territoriale pertanto, in questo secondo caso, per individuarli è necessario far riferimento al luogo in cui è svolta l’attività.

QUALI ELEMENTI VERIFICARE NELLA CERTIFICAZIONE?

La Commissione di certificazione deve verificare la sussistenza dei requisiti organizzativi e, in riferimento alle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e alla loro esperienza professionale, il possesso del DURC in capo all’impresa, l’applicazione integrale del CCNL, gli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

PER APPROFONDIRE: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI…

Il D.P.R. 177/11 prevede che i lavoratori siano qualificati con precisi corsi “normati”, non ancora definiti dal legislatore: nelle more di tali indicazioni, Vega Formazione organizza un corso specifico che prevede una prova pratica di attività in spazi confinati nel proprio “Safety Training Center“, il centro di addestramento specificatamente attrezzato, con simulazione del recupero dei lavoratori infortunati, utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tra cui l’autorespiratore e misurazione di inquinanti con specifico rilevatore di gas.

L’articolo AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO: QUANDO CERTIFICARE IL CONTRATTO? proviene da Vega Engineering.

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Autore: Vega Engineering

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