Il 14 dicembre 2023 è stata approvata definitivamente la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cd. Decreto Fiscale) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il provvedimento, originariamente costituito da 24 articoli, è stato ampliato e modificato dal Senato con inserimento anche dell’art. 8-quater “Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti”.
Vediamo quali sono le novità introdotte in materia di gestione dei rifiuti con questo nuovo articolo.
L’ARTICOLO DEL D.LGS. 152/06 MODIFICATO
L’art. 8-quater modifica l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” inserendo, dopo il comma 9, il seguente comma 9-bis. “Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
COSA SIGNIFICA QUESTA MODIFICA?
Il D.Lgs. 116/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 aveva sostituito integralmente l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 introducendo, in particolare, il meccanismo del cumulo giuridico delle sanzioni in caso di più violazioni derivanti da un’unica azione od omissione o di più violazioni della stessa disposizione o di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni commesse anche in tempi diversi. In questi casi, comma 9 dell’art. 258 del D.Lgs. 152/06, la sanzione amministrativa applicata è quella per la violazione più grave aumentata sino al doppio e non la somma delle singole sanzioni per ciascuna delle violazioni. Tale sistema si applicava per tutte le violazioni in materia di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti o dei formulari rifiuti commesse dalla entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 e quindi dal 26 settembre 2020.
Con l’introduzione del comma 9-bis disposta dalla legge di conversione del D.L. 145/2023, il trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico viene applicato anche per le violazioni commesse prima del 26 settembre 2020 per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato: viene quindi alleggerito il sistema sanzionatorio in caso di violazioni plurime agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari rifiuti in materia ambientale avvenute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.
APPROFONDIMENTO
VEGA Formazione organizza corsi sugli adempimenti ambientali in merito alla corretta gestione dei rifiuti e sulle relative responsabilità penali, civili e amministrative. Se vuoi approfondire gli argomenti e garantire una corretta tracciabilità dei rifiuti in azienda, iscriviti al nostro CORSO RIFIUTI: GESTIONE DOCUMENTALE, TRACCIABILITÀ E RESPONSABILITÀ PENALI, CIVILI E AMMINISTRATIVE.
Dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il RENTRI che prevede un periodo transitorio per l’iscrizione e per l’adeguamento alla nuova disciplina. Se vuoi saperne di più e utilizzare al meglio questo nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, partecipa al nuovo CORSO SUL RENTRI: FUNZIONAMENTO E ASPETTI OPERATIVI PRATICI
L’articolo NOVITÀ REGISTRI E FORMULARI RIFIUTI: SANZIONI PIÙ LEGGERE PER LE VIOLAZIONI PRECEDENTI AL 2020 proviene da Vega Engineering.
Autore: Vega Engineering
Powered by WPeMatico
_________________________________
CFD FEA Service SRL è una società di servizi che offre consulenza e formazione in ambito ingegneria e IT. Se questo post/prodotto ti è piaciuto ti invitiamo a:
- visionare il nostro blog
- visionare i software disponibili - anche per la formazione
- iscriverti alla nostra newsletter
- entrare in contatto con noi attraverso la pagina contatti
Saremo lieti di seguire le tue richieste e fornire risposte alle tue domande.