La Cassazione Penale, con la sentenza n. 44625 del 7 novembre 2023, ha confermato la responsabilità penale del privato cittadino, in qualità di committente di lavori domestici, per un infortunio mortale sul lavoro di un lavoratore caduto dalla scala fornita dallo stesso committente.
IL FATTO
Il committente ha affidato i lavori di verniciatura presso la propria abitazione ad un soggetto-datore di lavoro del lavoratore deceduto. Le lavorazioni prevedevano una parte di attività da svolgersi all’interno del balcone e l’altra parte all’esterno con verniciatura della ringhiera con utilizzo di una scala telescopica omologata. È da questa scala, messa a disposizione dal committente, che il lavoratore cadeva da tre metri di altezza decedendo a causa delle lesioni al cranio riportate.
La Corte di Appello di Roma si era espressa riconoscendo la responsabilità in capo al committente in quanto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08, avrebbe dovuto pianificare le varie fasi di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi e alla programmazione della prevenzione. Il committente, in aggiunta, aveva fornito all’appaltatore gli strumenti di lavoro, con specifico riferimento alla scala, da ritenere non conformi rispetto alla tipologia di opere commissionate.
IL RICORSO
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che l’art. 3 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 esclude l’applicazione del relativo testo normativo in relazione ai piccoli lavori domestici a carattere straordinario.
IL DIRITTO
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Si riportano di seguito stralci rilevanti della sentenza con cui si arriva alla responsabilità del committente che affida lavori domestici ad una impresa, o a un lavoratore autonomo, senza averne preventivamente verificato l’idoneità:
- la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’ambito di estensione della responsabilità del committente in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro e all’applicabilità dei principi medesimi in tema di appalto “domestico”
- alla luce della trasformazione della figura del committente (definito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89 come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”) nella normativa e nella giurisprudenza, da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie (oggi descritte dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90)
- occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta(ndr. del committente) nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangi, Rv. 252672; nel medesimo senso sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 26497; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 – dep. 2017, Vettor, Rv. 270100; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435); essendo altresì stato precisato che sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, lett. a), non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Olivieri, Rv. 280049)
- […] il presupposto per il perfezionamento dei suddetti obblighi in capo al committente è da individuarsi nella conclusione di un contratto di appalto – di lavori o di servizi – regolato dalle disposizioni generali contenute negli artt. 1655 c.c. e ss..
- Ciò che la legge pone a carico del committente privato per lavori di tipo domestico, al contrario, è l’obbligo di scegliere adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e che di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 14. Allorquando l’azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la mala electio da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero anche condurlo ad assumere una “responsabilità per ingerenza”. Se, tuttavia, la scelta dell’impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto “adeguato” non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti. Dunque, la mala electio dell’impresa esecutrice si trasforma, in sostanza, nell’ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di “insicurezza”, con la conseguenza dell’assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente.
Nel caso specifico, non avendo quindi il committente adempiuto agli obblighi di scelta e verifica della ditta cui ha affidato i lavori, si è assunto egli stesso l’onere di adeguata conformazione dell’ambiente di lavoro senza però adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08, anzi, fornendo attrezzatura non idonea in termini di sicurezza allo svolgimento delle attività da compiersi per l’esecuzione dei lavori domestici.
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Autore: Vega Engineering
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